COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO n. 126/A C.U.S. D. CITTA’ DI CAPACI (PA) avverso rigetto reclamo per insussistenza della causa di forza maggiore – Gara campionato giovanissimi regionali – Mazara / Capaci del 29/01/2012 – C.U. N° 302/sgs77 del 03.02.2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO n. 126/A
C.U.S. D. CITTA' DI CAPACI (PA) avverso rigetto reclamo per insussistenza della causa di forza maggiore - Gara campionato giovanissimi regionali – Mazara / Capaci del 29/01/2012 – C.U. N° 302/sgs77 del 03.02.2012
Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società C.U.S. D Città di Capaci, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto sostenendo, qui molto in sintesi, la sussistenza palese e documentata della causa di forza maggiore dovuta ad un guasto meccanico occorso al pullman della squadra lungo l'autostrada Palermo / Mazara del Vallo.
L'appellante fornisce inoltre menzione di diversi precedenti, uno dei quali assunto dal Giudice Sportivo Territoriale nel 2002, a suo dire confermativi della sussistenza della causa di forza maggiore in casi ritenuti analoghi a quello in questione.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
E' ben noto per costante giurisprudenza sportiva ripetutamente fatta propria anche da questa Commissione, che l’impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia “assoluto” e soprattutto laddove “nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”.
Ciò determina intanto nel giudicante la necessità di esaminare in concreto e non già per precedenti astratti la sussistenza dell'impedimento determinato da causa di forza maggiore.
Le società, nelle loro trasferte, devono tenere in debito conto i possibili eventi impeditivi e temporalmente ritardanti che possono verificarsi, prevedendo l’orario necessario di percorrenza nelle trasferte da affrontare, anticipando opportunamente la partenza, assicurandosi la possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello non più utilizzabile, ecc... Tutto ciò al fine di dimostrare la propria doverosa attività nel rispetto delle norme federali e degli interessi propri e dei terzi direttamente coinvolti.
Nel caso in esame non si raccoglie la sopra richiamata doverosa attività, in quanto dai motivi addotti al fine di escludere la responsabilità di contro si evince che la trasferta non è stata adeguatamente pianificata né sono stati tenuti in debito conto possibili eventi impeditivi né è stata assicurata la possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi.
Più in particolare, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente nei motivi di gravame, ribaditi all’udienza dibattimentale dal Procuratore, la partenza sarebbe avvenuta da Capaci alle ore 8,15 circa, con fermata per il guasto a Villagrazia di Carini alle 8.30. Trattandosi di località confinanti non appare del tutto verosimile che il tempo di percorrenza tra di esse possa essere stato di ben quindici minuti. Stimando poi, dalle 8.45 (orario di intervento del meccanico) alle ore 9.15 un ulteriore tempo di veloce riparazione (in realtà non riuscita trattandosi di un guasto più grave) e stimando poi un ulteriore percorrenza fino a Mazara non inferiore ad un’ora e venti minuti secondo le più brevi indicazioni stradali ed i limiti di velocità imposti al mezzo prescelto, l’arrivo previsto sarebbe avvenuto salvo altri impedimenti proprio in prossimità dell'orario di inizio della gara, alle ore 10,30. Va peraltro osservato, come ha fatto il Giudice Sportivo Territoriale, che la dichiarazione rilasciata dai Carabinieri di Capaci, intervenuti sui luoghi, riferisce soltanto di un controllo effettuato alle 10.20, per cui se si fosse trattato di un guasto appena verificatosi non sarebbe ammissibile alcuna richiesta in merito.
Da tutto quanto sopra consegue che la reclamante non ha comunque adottato quei criteri di estrema prudenza come sopra specificati al fine di potere fronteggiare l'insorgere di eventi impeditivi e temporalmente ritardanti, per cui alla stessa non può essere nella specie riconosciuta l'invocata causa di forza maggiore.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 62,00.
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