COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE USC.D. S.GIORGIO DI PERLENA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 – Omologazione gara Calcio Tezze – S.Giorgio di Perlena del 27/11/2011 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.1. OPPOSIZIONE USC.D. S.GIORGIO DI PERLENA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/1/2012 –
Omologazione gara Calcio Tezze – S.Giorgio di Perlena del 27/11/2011 – Campionato di 1^ Categoria
La Società S.Giorgio di Perlena ha presentato opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/1/2012 con la quale ha respinto il reclamo proposto dall’USC.D. S.Giorgio di
Perlena, omologando il risultato della gara indicata in epigrafe.
Qui di seguito si riporta la motivazione della predetta decisione assunta in primo grado :
“.......Nello specifico la Società sostiene che durante il primo tempo l'Arbitro, a seguito allontanamento dal campo dell'A.A.
della società S. Giorgio di Perlena, avrebbe fatto ricorso a due A.A. appartenenti alla medesima società (Calcio Tezze)
contrariamente a quanto previsto dal regolamento del Gioco del Calcio.
La soc. Calcio Tezze, seppur regolarmente informata, non ha fatto alla data odierna pervenire proprie memorie.
Si evince dal R.A. e dal richiesto Supplemento che, a seguito dell'allontanamento dal campo il Signor Bolletta Enrico, A.A.
per la società S. Giorgio di Perlena, è stato sostituito, nella medesima funzione, dal Signor Bigarella Ivan (dir. acc.
S.Giorgio di Perlena).
Visto l'art.35 c.1.1. C.G.S. il quale stabilisce il principio che, nel giudizio sportivo, i rapporti arbitrali hanno valore di prova
piena e privilegiata, nonchè l'art. 29.2 il quale prevede che i G.S. giudichino in prima istanza sulla base delle risultanze
dei documenti ufficiali;
PQM il G.S. delibera di :
- respingere il ricorso inoltrato dalla Soc. San Giorgio di Perlena;
- omologare il risultato della gara come ottenuto sul campo : Calcio Tezze - S.Giorgio Di Perlena 2 – 0”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giorgio di Perlena;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentiti i rappresentanti della Società ricorrente muniti di delega;
sentito altresì il rappresentante della Società Calcio Tezze;
sentito inoltre personalmente l’arbitro;
dispone la sospensione del presente procedimento, rimettendo gli atti alla Procura Federale della F.I,G.C. per gli
accertamenti di competenza.
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