F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (522) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport), Società OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 8786/659 pf10- 11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012
(522) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport), Società OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 8786/659 pf10- 11/AM/LG/gb del 17.5.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, riunitasi in data 24.11.2011 e in data odierna, rilevato che con atto del 17 maggio 2011 la Procura federale ha deferito il Sig. Giuseppe Angelo Santomanco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport, per la violazione dell’art. 10,comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010 della fidejussione in originale nonché copia di altra documentazione richiesta; ascoltato il rappresentante della Procura federale che in data odierna ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Santomanco della sanzione dell’inibizione per giorni 50 (cinquanta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), rilevato altresì che sia la convocazione per la precedente riunione del 24 novembre 2011 sia quella per la riunione odierna risultano andate a buon fine.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di giorni 50 (cinquanta) al Sig. Santomanco Giuseppe Angelo e quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società Ostuni Sport.
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