F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL BONOMI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Francavilla, attualmente svincolato), GIUSEPPE COLOMBAN (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), RENATO TRAVERSO (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), MASSIMO SCOTTO (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Francavilla), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N°. 3206/185 pf 11-12/AM/ma del 21.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL BONOMI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Francavilla, attualmente svincolato), GIUSEPPE COLOMBAN (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), RENATO TRAVERSO (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), MASSIMO SCOTTO (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Francavilla), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N°. 3206/185 pf 11-12/AM/ma del 21.11.2011). La Società Derthona FBC 1908 Srl in data 28 gennaio 2011 si rivolgeva alla Commissione Premi di Preparazione presso la FIGC per ricorrere contro la Società ASD Acquanera Comollo Novi che non le aveva corrisposto il premio di preparazione afferente il calciatore Manuel Bonomi, giovane dilettante nato il 21 febbraio 1993, il quale, dopo aver militato per tre stagioni sportive con la Società ricorrente, era stato da quest’ultima trasferito alla Società ASD Acquanera Comollo Novi. Detto ricorso non aveva trovato accoglimento in quanto il calciatore di che trattasi non risultava essere mai stato tesserato per quest’ultima Società, bensì per altra Società, la ASD Francavilla, che militava nel campionato di terza categoria. La Società Derthona con nota del 29 giugno 2011 indirizzata alla Procura federale denunciava il fatto e, dopo aver precisato che il calciatore Bonomi aveva comunque giocato per la Società Acquanera Comollo Novi la gara del Campionato Nazionale Juniores che si era disputata il 2 ottobre 2010 proprio contro essa Società Derthona, chiedeva che venissero eseguiti accertamenti per l’eventuale deferimento dei responsabili, ove si fossero ravvisate violazioni di norme federali e profili di irregolarità nel tesseramento ed impiego del calciatore Bonomi. Rivendicava nel contempo il diritto al percepimento del premio di preparazione che quantificava in € 3.030,00. La Procura federale, svolte le consequenziali indagini, accertava che: 1) il calciatore Manuel Bonomi, dopo aver militato nella Società Derthona dal 2007 al 2010, era stato tesserato nella stagione 2010 – 2011 dalla Società ASD Francavilla, militante nel campionato di terza categoria; 2) il calciatore stesso, prima che il suo tesseramento per la Società Francavilla si perfezionasse, era stato ceduto in prestito da quest’ultima Società alla Società Acquanera Comollo Novi, la quale a sua volta non perfezionava il tesseramento ma lo utilizzava in sette gare del Campionato Nazionale Juniores girone A, in posizione chiaramente irregolare. La Procura federale, verificato nel prosieguo delle indagini che la ASD Francavilla aveva successivamente perfezionato il tesseramento del calciatore Bonomi e considerato che il trasferimento in prestito del calciatore alla ASD Acquanera Comollo Novi, avvenuto prima del tesseramento in favore della Società cedente, era finalizzato nell’accordo delle due Società ad eludere il pagamento del premio di preparazione dovuto alla Società Derthona Srl dall’una ovvero dall’altra ovvero a contenerne l’entità, contestava, per la somma delle situazioni che erano emerse dalle indagini, al calciatore Manuel Bonomi la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, 39 e 96 NOIF; al Sig. Giuseppe Colomban, quale dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Acquanera Comollo Novi che aveva sottoscritto le distinte delle gare alle quali aveva irregolarmente partecipato il calciatore Bonomi, la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, 39 e 61 comma 1 NOIF; al Sig. Renato Traverso, anch’egli quale dirigente della Società ASD Acquanera Comollo Novi che aveva firmato per la cessionaria la lista di trasferimento in prestito del calciatore Bonomi, la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 96 NOIF; al Sig. Massimo Scotto, quale dirigente della Società ASD Francavilla, che aveva firmato per la Società cedente la suddetta lista di trasferimento, la violazione degli art. 1 comma 1 CGS, 39 e 96 NOIF; alla Società ASD Acquanera Comollo Novi la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte ai propri dirigenti. Con siffatte motivazioni la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare le persone e la Società summenzionate per rispondere delle violazioni loro ascritte. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: per il calciatore Manuel Bonomi la squalifica per anni due e mesi sei, per il dirigente Giuseppe Colomban l’inibizione di anni due, per i dirigenti Renato Traverso e Massimo Scotto l’inibizione di un anno per il primo e di un anno e sei mesi per il secondo; per la Società ASD Aquanera Comollo Novi la penalizzazione di sette punti in classifica. Sono comparsi a mezzo del proprio difensori i sigg.ri Manuel Bonomi, Giuseppe Colomban e Renato Traverso, i quali hanno contestato la fondatezza dell’impianto accusatorio contenuto nel deferimento ed hanno chiesto l’applicazione della sanzione limitata alla sola partecipazione del calciatore alle gare di cui sopra, peraltro di numero inferiore a quello contestato (quattro e non sette). Nel corso della discussione è emersa la inoperatività della Società ASD Aquanera Comollo Novi, la quale risulta esclusa da tutti i campionati FIGC. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti del deferimento che tra la Società Francavilla, che ha cessato nel frattempo l’attività e la Società Aquanera Comollo Novi era stato verosimilmente raggiunto un accordo finalizzato alla utilizzazione del calciatore Manuel Bonomi senza effettuare il pagamento del premio di preparazione in favore della Società Derthona o comunque di limitarlo nel suo ammontare. Per perseguire detto scopo, le due Società non si erano fatte scrupolo di non tesserare il calciatore, di trasferirlo l’una all’altra senza che l’apparente cedente avesse titolo per farlo e, quanto alla Società apparente cessionaria, di utilizzarlo in gare ufficiali ancorché privo di tesseramento. Siffatto accordo non sarebbe probabilmente venuto alla luce se la Società Derthona non avesse adito la Commissione Premi di Preparazione per ottenere l’ordine verso la Società ASD Aquanera Comollo Novi di pagamento del premio che le competeva, così scoprendo attraverso il rigetto del ricorso che il calciatore Bonomi non era tesserato per la Società Aquanera Comollo Novi, la quale pertanto non poteva essere chiamata a pagare il premio. È quindi di tutta evidenza la fondatezza del deferimento, che tuttavia implica l’applicazione di pene ridotte rispetto al chiesto, ad eccezione di quella indicata per il Sig. Renato Traverso, che appare adeguata alle violazioni commesse. P.Q.M. infligge al calciatore Manuel Bonomi la squalifica per 5 (cinque) giornate in gare ufficiali, al dirigente Giuseppe Colomban l’inibizione di mesi 7 (sette), al dirigente Renato Traverso l’inibizione di anni 1 (uno), al dirigente Massimo Scotto l’inibizione di anni 1 (uno); alla Società ASD Aquanera Comollo Novi la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores, ove l’attività sportiva nei ruoli federali risulti ripresa.
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