F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA : all. Santo GIUFFRIDA / ASD UNIVERSAL MISTERBANCO (107/89) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA : all. Santo GIUFFRIDA / ASD UNIVERSAL MISTERBANCO
(107/89)
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO
In data 4 aprile 2009,1'allenatore di base Giuffrida Santo iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della prima squadra dell'asd Universal Misterbianco
partecipante al campionato di eccellenza del C.R. Sicilia,adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto il premio di tesseramento di euro 11000,00 stipulato in data 29/8/2008 con il legale rappresentante sig .Spampinato Federico e depositato. Premio di tesseramento da pagare in quattro rate con scadenza 30/9/2008 euro 3000,00; 29/11/2008 euro 3000,00; 31/01/2009 euro 3000,00; 31/03/2009 euro 2000,00, inoltre chiede gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio visto il reclamo dell'allenatore Giuffrida,con racc.rr. datata 16/4/2009 invitava la società a produrre le proprie contro deduzioni e al Giuffrida le proprie osservazioni qualora ce ne fossero. Con racc.rr. it legale rappresentante dell'asd Universal Misterbianco sig.Spampinato Federico rigettava in totale le richieste dell'allenatore Giuffrida dichiarando the lo stesso aveva ricevuto un assegno di euro 3000,00 e 7000,00 euro in contanti con scadenza mensili e che quindi la somma da liquidare al sig.Giuffrida ammonta ad euro 1000,00 somma che verrà corrisposta entro il 30/6/2009. Con racc.rr. datata 28/4/2009 la società in oggetto faceva pervenire alla Segreteria del Collegio fotocopia di un assegno di euro 3000,00 intestate ad un non meglio identificato sig. Lo Re Pietro dichiarando che tale somma era stata data dal sig. Zappalà Leonardo amico dell'allenatore Giuffrida e sconosciuto alla società stessa più tre fotocopie di ricevute con data di pagamento antecedente alle date registrate sul contralto ricevute con firma dell'allenatore Giuffrida.
Dopo aver ricevuto gli atti,spediti al Giuffrida dalla società in data 6/5/2009, l'allenatore
faceva pervenire al Collegio in data 21/9/2009 le proprie controdeduzioni dichiarando di disconoscere sia l'assegno di euro 3000,00 da loro prodotto intestato a tale Lo Re Pietro e le tre ricevute prodotte dall'asd Universal Misterbianco "con firma palesemente falsa cioè non da me apposta in maniera apografa". Vista la documentazione la Segreteria del Collegio inviava in data 9/12/2009 alla Procura Federale tutti gli atti pervenuti per gli accertamenti di competenza. In data 6/07/2010 con comunicato ufficiale n.2 / C.D.T. 1 del6/07/2010 stagione sportiva 2010/11 la Commissione Disciplinare Territoriale deliberava di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti sia la Società asd Universal Misterbianco che il sig. Spampinato Federico che in fase di dibattito ha dichiarato" che le firme apposte sulle ricevute sono false perche apposte da un suo dirigente collaboratore" inoltre nello stesso comunicato veniva prosciolto l'allenatore Giuffrida Santo dall'accusa di violazione art.30 comma 2 dello Statuto Federale e dell'art.1 comma 1 del CGS.
Visti i documenti pervenuti, il Collegio ritiene che il ricorso dell'allenatore Giuffrida Santo possa essere accolto e
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giuffrida Santo e dichiara l'obbligo alla Società asd Universal Misterbianco al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro
11.000,00 pia euro 380,00 quali interessi di mora maturati per un totale di euro 11.380,00.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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