F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Rosario CERMINARA / A.S.D. VIS SAN GIORGIO (185/01) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Rosario CERMINARA / A.S.D. VIS SAN GIORGIO (185/01) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 13/06/2011, l'Avv. Cristina Zecca, difensore dell'allenatore dilettante Cerminara Rosario iscritto nei ruoli del S.T.F.,che ha regolarmente sottoscritto il ricorso,ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito la somma di € 5.000,00, oltre interessi di mora, svalutazione monetaria e indennità chilometrica, non avendo percepito alcun compenso. Il ricorrente ha sostegno del ricorso ha prodotto copia dell'accordo economico del 16/12/2010, regolarmente depositato con il quale la società A.S.D VIS SAN GIORGIO si impegnava a corrispondergli la somma di € 5.000,00 per la conduzione della 1^ squadra, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza per la stagione sportiva 2010/2011, a far data dal 16/12/2010, oltre le spese di indennità chilometrica da Cava de' Tirreni, residenza dell'allenatore a Castel San Giorgio sede degli allenamenti (con riserva di esibire le schede carburante). La somma pattuita doveva essere versata in cinque rate di 1.000,00 euro cadauna con scadenza 30/12/2010; 30/01/2011; 28/02/2011; 30/03/2011 e 30/04/2011. La Segreteria del Collegio Arbitrale con nota del 28/09/2011 invitava la società ad inviare proprie controdeduzioni. Il Collegio esaminata la documentazione e considerato inoltre che la società non ha prodotto alcuna controdeduzione alle richieste del Sig. Cerminara, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. All'allenatore inoltre viene riconosciuta la somma di € 1.000,00 per le spese chilometriche. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso, fa obbligo alla società A.S.D. VIS SAN GIORGIO di corrispondere all'allenatore CERMINARA ROSARIO la somma di € 5.000,00 oltre ad interessi legali per € 46,00,più € 1000,00 per spese chilometriche per un totale di € 6.046,00. Nulla e dovuto per la svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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