F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA : all. Giovanni ADDIS / SS TAVOLARA CALCIO srl (196/01) ARBITRI : sigg.Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA : all. Giovanni ADDIS / SS TAVOLARA CALCIO srl (196/01) ARBITRI : sigg.Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 29/06/2011, l'allenatore di Base Uefa B Giovanni ADDIS, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento dalla TAVOLARA CALCIO srl della somma di euro 16808,00 (sedicimilaotto- centootto/00) oltre gli interessi di mora. Tale somma e il totale fra il premio tesseramento pattuito di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) e il rimborso relativo all'art. 2b, calcolato in euro 2.808,00 (duemilaottocentootto/00). A sostegno delta sua richiesta, il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto in data 4/11/2009, con il legale rappresentante delta TAVOLARA CALCIO srl, partecipante al campionato nazionale di serie D, per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale a stato stabilito un premio tesseramento di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) da pagarsi alle seguenti scadenze: 31/12/2009 euro 5.000,00 ; 28/02/2010 euro 2.000,00 ; 31/05/2010 euro 7.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi, calcolabile secondo 1'art. 2b dell'accordo economico. Il ricorrente ha comunicato, altresì di essere stato esonerato in data 21/03/2010 e ha allegato copia della certificazione chilometrica delle distanze percorse con dettagliato riepilogo delle tratte percorse per adempire al suo incarico precisato nell'accordo economico del 4/11/2009. Da accertamenti svolti presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopraccitate parti e stato depositato presso i loro uffici in data 6/11/2009. In data 4/10/2011, la Segreteria di questo Collegio, invitava la TAVOLARA CALCIO srl a produrre le proprie eventuali controdeduzioni qualora l'avesse ritenuto opportuno.. Il Collegio Arbitrale visti gli atti sopra esposti, inoltre in considerazione del silenzio osservato dal TAVOLARA CALCIO srl, in ordine ai fatti sopra richiamati, ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Giovanni ADDIS meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Giovanni ADDIS e dichiara 1'obbligo delta SS TAVOLARA CALCIO srl di versare al sopraccitato la somma complessiva di euro 16808,00 (sedicimilaottocentootto/00) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre a euro 252,00 (duecentocinquantadue/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di euro 17.060,00 (diciassettemilasessanta/00) Dalla data delta delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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