F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Pierantonio TORTELLI / A.S. INTERPIANA CITTANOVA CALCIO (2/12) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Pierantonio TORTELLI / A.S. INTERPIANA CITTANOVA CALCIO
(2/12)
ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 02 luglio 2011, 1'Avv. Salvatore Gigliotti legale dell'allenatore Tortelli
Pierantonio,che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrate perche
venisse riconosciuto al suo assistito il pagamento delta somma di € 7.500,00, da parte della Società
A.S. Interpiana Calcio Cittanova oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da
svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso a stata prodotta copia dell'accordo economico, regolarmente depositato e sottoscritto tra le parti in data 10/9/2010 con il quale la Società A.S. Interpiana Calcio Cittanova si era impegnata a corrispondere all'allenatore ricorrente la somma di € 7.500,00, da pagarsi in tre rate 'di € 2.500,00 cadauna con scadenza 30/9/2010; 30/12/2010 e 30/4/2011 per la conduzione tecnica
della 1^ squadra in qualità di allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Interregionale Girone I, a decorrere dal 10/9/2010 al 30/6/2011.
In data 21 ottobre 2011 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata ha
chiesto alla Società resistente eventuali controdeduzioni circa il ricorso proposto dall'allenatore Tortelli Pierantonio e a quest'ultimo eventuali osservazioni alla Società.
La Società ha controdedotto precisando che il Sig. Tortelli per la stagione sportiva 2010/2011 ha percepito assegni per un totale di € 12.500,00 da parte del Sig. Mercuri Francesco quale socio che partecipava attivamente alle spese della Società.
Si 6 chiesto tempo per reperire ed inviare la prova di quanto asserito.
A sua volta il 28 novembre 2011 il ricorrente, tramite il suo legale ha fatto pervenire le proprie osservazioni in risposta alle controdeduzioni della Società, eccependo difetti procedurali, asserendo che la nota a pervenuta fuori termine.
Nel merito osservava che la Società non ha contestato il vincolo contrattuale, ne i termini dell'accordo economico che a tutt'oggi rimane inadempiuto, la Società si a limitata solo a sostenere che il Sig. Tortelli era stato soddisfatto per aver ricevuto da parte di un socio la somma di €
12.500,00.
Non si comprende inoltre a che titolo il sedicente socio avrebbe corrisposto una somma superiore a quella pattuita.
In ordine a tali pagamenti comunque la Società non ha fornito alcuna prova, pertanto si insiste sulla richiesta indicata in ricorso.
Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso a meritevole di accoglimento poiché la Società non ha fornito alcuna prova in merito a quanto assunto con le proprie controdeduzioni, cioé di aver soddisfatto il Sig. Tortelli tramite un suo socio tale Mercuri Francesco con assegni per un importo di € 12.500,00 senza tuttavia poter affermare e provare che tale somma era stata destinata al soddisfacimento dell'importo pattuito in contralto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società A.S. Interpiana Calcio Cittanova di corrispondere all'allenatore Tortelli Pierantonio la somma di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento oltre ad € 72,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 7.572,00.
Nulla e dovuto per il richiesto risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Dalla data della delibera saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma
15 del C.G.S.
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