F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Giovanni ADDIS / TAVOLARA CALCIO srl (6/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Giovanni ADDIS / TAVOLARA CALCIO srl
(6/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 6 luglio 2011 l'allenatore dilettante signor Giovanni Addis, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Tavolara Calcio srl partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata dell' 11 dicembre 2010, la suindicata
Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 14.000,00
(quattordicimila/00) con scadenza unica al 31 maggio 2011. Con il reclamo in esame, il signor
Addis, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Tavolara Calcio srl di corrispondergli limporto
di € 14.000,00 (quattordicimila/00) non avendo percepito nulla relativamente al premio di
tesseramento concordato oltre ad € 4.380,00 (quattromilatrecentoottanta/00) per rimborsi spese
precisamente calcolati (156 viaggi x 93,6 Km ciascuno) per complessivi € 18.380,00
(diciottomilatrecentoottanta/00). Il signor Addis richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del giorno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato dall'esame del quale pero si evince che a difforme da quello presentato dall'allenatore nella forma ma risulta identico nella sostanza se si esclude la data di scadenza del pagamento dei quattordicimila euro che nell'accordo depositato risulta essere il 30 aprile e non il 31 maggio 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 24 ottobre 2011, ricevute rispettivamente il 31 ottobre ed il 2 novembre successivi, ha invitato la Tavolara Calcio srl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Da un esame del calcolo delle spese di viaggio effettuato dall'allenatore si evince che lo stesso ha preso come distanza chilometrica tra la sua abitazione ed il campo sportivo quella indicata da Google maps pari a Km. 93,6 (46,8 x 2) mentre da una ricerca sulle medesime distanze
chilometriche effettuate nel sito ufficiale dell'ACI il medesimo percorso risulta di Km.86(43x 2).
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che inoltre la Tavolara Calcio srl nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. Tavolara Calcio , di corrispondere all'allenatore signor Giovanni Addis la somma di € 17.935,00
(diciassettemilanovecentotrentacinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione
sportiva 2010/2011 pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00), € 3.757,00
(tremilasettecentocinquantasette/00) per rimborsi spese calcolati con la distanza indicata dall'ACI ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 178,00 (centosettantotto/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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