F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Luciano PISANU / Polisportiva VILLAMASSARGIA (10/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Luciano PISANU / Polisportiva VILLAMASSARGIA (10/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Roberto SANTANIELLO Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Pisanu Luciano, assunto dalla Polisportiva VILLAMASSARGIA, partecipante al campionato Dilettanti, II^ Categoria, Regione Sardegna, quale tecnico per la stagione 2010-2011, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di € 2.750,00, oltre interessi legali e rivalutazione, di cui € 2.000,00 a titolo di saldo del premio di pagamento relativo al tesseramento, ed € 750,00 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata, regolarmente depositata, la lettera di esonero ed il sollecito inoltrato alla Polisportiva VILLAMASSARGIA. La Polisportiva VILLAMASSARGIA, ritualmente invitata dalla Segreteria di Codesto Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrate, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al saldo del premio di tesseramento, in particolare alle rate non corrisposte, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e nel suo deposito presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., versato in atti. Per quanto attiene alle spese di viaggio, le stesse vengono espressamente previste nel contratto-accordo economico all'art. 2/b, pertanto tenuto conto delta richiesta di cui al ricorso introduttivo e della mancanza di contestazioni delta Polisportiva VILLAMASSARIA, appare congruo un importo pari ad C. 100,00, corrispondente al costo sostenuto in relazione ai chilometri percorsi sino alla data dell'esonero,avvenuto il 25/10/2011. P.Q.M. il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e delibera di fare obbligo alla Polisportiva VILLAMASSARGIA, di pagare in favore del Sig. Pisanu Luciano, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del premio di tesseramento, e la somma di € 100,00 per spese chilometriche, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso spese di viaggio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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