F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Claudio PELLEGRINO / A.S.D. MESAGNE 1929 (19/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Claudio PELLEGRINO / A.S.D. MESAGNE 1929 (19/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI Con ricorso datato 18/07/2011, depositato presso questo Collegio Arbitrate, l'allenatore Sig. Pellegrino Claudio, assunto dalla A.S.D. MESAGNE 1929, partecipante al campionato di Promozione, girone B, del C.R. Puglia, quale tecnico per la stagione 2010-2011, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di € 4.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di saldo del premio relativo al tesseramento. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata, regolarmente depositata. La A.S.D. MESAGNE 1929, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al saldo del premio di tesseramento, in particolare alle rate non corrisposte, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e net suo deposito presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D., versato in atti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. MESAGNE 1929, di pagare in favore del Sig. Pellegrino Claudio, la somma di € 4.300,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del premio di tesseramento. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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