F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Roberto PERBONI / Pol. PEGOGNAGA (23/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Roberto PERBONI / Pol. PEGOGNAGA
(23/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 19/07/2011, l'allenatore di BASE "UEFA B" sig. Roberto Perboni, iscritto all'Albo dei Tecnici del S.T., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della Polisportiva Pegognaga, della somma di €. 3.500,00, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 ricorrente, a sostegno della sua tesi, ha allegato copia di contratto oneroso, sottoscritto in data 6/09/2010, con il legale rappresentante della Polisportiva Pegognaga, partecipante al campionato di 1 A Categoria del Comitato Regionale Lombardo della L.N.D.-F. I. G. C., da cui si evince che, per l'incarico di allenatore della 1^ squadra, stagione sportiva 2010/2011, veniva riconosciuto un
premio di tesseramento annuale di € 4.000,00 da pagarsi in 8 rate mensili di € 500,00 cadauna, oltre ad € 500,00 in caso di salvezza, nonchè € 1.500,00 in caso di raggiunta qualificazione per i play off.
11 ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente in data 23/11/2010 e di aver comunicato, in data 23/11/2010, di restare a disposizione della Polisportiva Pegognaga fino al termine della stagione sportiva.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, in data 06/12/2010, ha richiesto alla Polisportiva Pegognaga le eventuali controdeduzioni circa il reclamo del ricorrente Pierboni ed a quest'ultimo le eventuali controdeduzioni.
Da accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Lombardia L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che il contralto in questione a stato depositato presso gli uffici del Comitato Regionale Lombardia.
La Società convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti e considerate inoltre che la Polisportiva Pegognaga nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso preposto dall'allenatore Roberto Perboni meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso ed obbliga la Polisportiva Pegognaga di corrispondere
all'allenatore Roberto Perboni la somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre ad
€ 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.530,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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