F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA:all. Ugo DRAGONE / ASD REAL SAN SALVO (24/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA:all. Ugo DRAGONE / ASD REAL SAN SALVO
(24/12)
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO
Con ricorso datato 19/7/2011 l'allenatore di base Dragone Ugo,iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra della società San Salvo
partecipante al campionato di promozione abruzzese adiva questo Collegio affinchè
obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 7500,00
stipulato e depositato in data 16/9/2010 più il rimborso spese chilometrico calcolato da Montesilvano a San Salvo. Comunica di essere stato esonerato in data 25/01/2011 e di aver adempito all'art.23 punto 5 del codice giustizia sportiva.
Il Segretario del Collegio in data 7/12/2011 inviava racc.rr. alla società asd Real San Salvo chiedendo le contro deduzioni alle richieste dell'allenatore ed allo stesso le proprie osservazioni
qualora ce ne fossero.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerando inoltre che la società asd Real San Salvo nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Dragone Ugo e dichiara l'obbligo alla
Società asd Real San Salvo al pagamento del premio di tesseramento di euro 7500,00 più le spese chilometriche di euro 2912,00 calcolate moltiplicando il numero degli allenamenti 80 ( settembre gennaio 2011) per la distanza tra Montesilvano/San Salvo 140 Km a.r. totale km 1041 per 1/5 del costo della benzina euro 1,300 per un totale di euro 10412,00.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni all'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 18 comma 15 del CGS:
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