F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Antonio ALTAMURA / A.S.D. STEFANIZZI SOGLIANO (33/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Antonio ALTAMURA / A.S.D. STEFANIZZI SOGLIANO
(33/12)
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA
L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Antonio Altamura, assunto in data
15 gennaio 2011 in qualità di allenatore della Società A.S.D. Stefanizzi Sogliano, partecipante al Campionato di Eccellenza Pugliese, ricorre in data 22 luglio 2011, richiedendo il pagamento di ,€
2.000,00 quale compenso residuo per la stagione sportiva 2010/2011 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Asserisce che a fronte di accordo stipulato, la Società si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 3.000,00 da pagarsi in tre rate di €1.000,00 cadauna con scadenze mensili di febbraio, marzo ed aprile 2011, lo stesso ha percepito il compenso della prima rata di €1.000,00. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto.
La stessa, in persona del presidente Maurizio Zecca, comunica the in data 15 luglio 2011 con
scrittura privata ha perfezionato la cessione del titolo sportivo di partecipazione al Campionato di Promozione L.N.D. Puglia alla A.D. Leverano Calcio. Pertanto nulla a dovuto at ricorrente signor Altamura da parte della A.S.D. Stefanizzi Sogliano.
Il ricorrente, a nome del suo avvocato, insiste sulla richiesta.
La Segreteria del Collegio ha provveduto a fare un' interrogazione sulla reale esistenza della A.S.D. Stefanizzi Sogliano che, ad oggi, risulta federalmente attiva.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato the la A.S.D. Stefanizzi Sogliano risulta regolarmente esistente; precisa quanto segue:
le obbligazioni sorte tra la parte debitrice ( ASD Stefanizzi Sogliano ) ed il proprio tesserato Antonio Altamura) restano a capo della Società stessa..
It Collegio prende alto the la richiesta del ricorrente a legittima. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie ià ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Stefanizzi Sogliano Cavour di corrispondere l'importo di € 2.000,00 at ricorrente signor Antonio Altamura, oltre gli interessi equitativamente calcolati in € 32,00, per un totale complessivo di € 2.032,00.
Nulla e dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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