F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Giacomo MINICI / POTENZA SC srl (36/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Giacomo MINICI / POTENZA SC srl
(36/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 2 agosto 2011 1'allenatore dilettante signor Giacomo Minici, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società Potenza SC srl partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° settembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondersi in una unica soluzione. Con il reclamo in esame, il signor Minici chiede a questo Collegio di far obbligo. al Potenza SC srl di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) non avendo percepito alcunchè del premio di tesseramento concordato. Il signor Minici richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del medesimo giorno anticipata via fax ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 6 dicembre 2011, ricevuta dalla società Potenza SC Sri il 13 dicembre successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che il Potenza SC srl nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo del Potenza SC srl, di corrispondere all'allenatore signor Giacomo Minici la somma di € 3.030,00 (tremilatrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione- sportiva 2010/2011 pari ad € 3.000,00 (tremila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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