F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Francesco ARCIDIACO / A.S.D BOCALE CALCIO 1983 (37/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Francesco ARCIDIACO / A.S.D BOCALE CALCIO 1983
(37/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 3 agosto 2011 l'allenatore dilettante signor Francesco Arcidiaco, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Bocale Calcio 1983 partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Calabrese nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 25 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 6.400,00
(seimilaquattrocento/00) da corrispondersi in otto rate di € 800,00 (ottocento/00) ciascuna e
scadenti il 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre dicembre del 2010 e il 30 dei mesi di gennaio, marzo e maggio del 2011. Con il reclamo in esame, il signor Arcidiaco chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bocale Calcio 1983 di corrispondergli l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) avendo percepito esclusivamente E 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) del premio di tesseramento concordato. 11 signor Arcidiaco richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 29 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente
depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 dicembre 2011, ricevute rispettivamente il 16
ed il 19 dicembre successivi, ha invitato la A.S.D. Bocale Calcio 1983 a fornire le proprie
controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre the la A.S.D. Bocale Calcio 1983 nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bocale Calcio 1983, di corrispondere all'allenatore signor Francesco Arcidiaco la somma di € 3.030,00 (tremilatrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad E 3.000,00 (tremila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad E 30,00 (trenta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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