F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Sergio PEREGO / A.S. VIS NOVA GIUSSANO (38/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Sergio PEREGO / A.S. VIS NOVA GIUSSANO (38/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 3 agosto 2011 l'allenatore dilettante signor Sergio Perego, ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in qualità di responsabile tecnico della squadra Juniores della A.S. Vis Nova Giussano partecipante al Campionato Juniores Regionale Fascia B - Girone B del Comitato Regionale Lombardo nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 15 luglio 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) da corrispondersi in quattro rate di € 600,00 (seicento/00) ciascuna e scadenti il 15 dei mesi di novembre 2010 e gennaio, aprile e giugno 2011. Con il reclamo in esame, il signor Perego chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. Vis Nova Giussano di corrispondergli l'intero importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) non avendo percepito alcunché del premio di tesseramento concordato oltre alle "spese di indennità chilometrica come da scrittura di accordo". Il signor Arcidiaco richiede, su quanto richiesto, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore allega al ricorso copia di una lettera raccomandata da lui inviata in data 4 luglio 2011 alla società A.S. Vis Nova Giussano, rimasta peraltro privo di riscontro, con la quale sollecitava il pagamento di quanto dovutogli e che ora forma oggetto della richiesta formulata al Collegio Arbitrale. Il Comitato Regionale Lombardia, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 19 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 dicembre 2011, ricevute rispettivamente il 17 ed il 14 dicembre successivi, ha invitato la A.S. Vis Nova Giussano a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che la A.S. Vis Nova Giussano nulla ha ritenuto di controdedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. Vis Nova Giussano, di corrispondere all'allenatore signor Sergio Perego la comma di € 3.483,00(tremilaquattrocentottantatre/00)relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00),al rimborso delle spese chilometriche individuate in € 1.048,00(millequarantotto/00),come da indicazione di cui al contratto del 15/7/2010(tre presenze settimanali pii la partita domenicale) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 35,00 (trentacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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