F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Manolo ERMINI / A.S.D. GIALLO BLU FIGLINE (158/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Manolo ERMINI / A.S.D. GIALLO BLU FIGLINE (158/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell' 11/05/2011, 1'allenatore di BASE "UEFA B" sig. Manolo Ermini, iscritto nell'Albo del Settore Tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 3.750,00, a saldo delle sue spettanze e riferita al premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2010/2011, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente nel comunicare di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore della 1^ Squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della L.N.D.-F.I.G.C. e che per tale incarico ha percepito la somma di € 3.750,00, a mezzo di tre assegni bancari dell'importo di € 1.250,00 ciascuno, inoltre, ha allegato copia di scrittura privata con la A.S.D. Giallo Blu Figline, da cui si evince che per 1'attività di allenatore avrebbe dovuto percepire un rimborso spese di € 7.500,00 da corrispondersi in tre rate di € 2.500,00 ciascuno con scadenza ottobre 2010, Febbraio 2011 e giugno 2011; Inoltre ha allegato la copia della richiesta emissione tessera da tecnico, copia dell'esonero, a far data 22/02/2011 e comunicazione, indirizzata alla Società, di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva. Dagli accertamenti presso il Comitato Regionale Toscano L.N.D.-F.I.G.C. e risultato che il contratto tra le parti a stato depositato il 13/09/2010. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/06/2011, ha chiesto alla ASD Giallo Blu Figline di inviare, ove ritenuto opportuno, eventuali controdeduzioni ed al ricorrente le osservazioni sulle controdeduzioni. La convenuta, in data 21/06/2011, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni adducendo quale scusante al mancato pagamento l’ aver riconosciuto all'allenatore un "rimborso spese" e non come richiesto da ricorrente un premio di tesseramento. Inoltre, l'allenatore Ermini a stato esonerato nel mese di febbraio 2011 ed a quella data questi avrebbe dovuto percepire € 5.000,00, ovvero due trance del rimborso spese complessivo, quanto in effetti, corrisposto al ricorrente. Pertanto, il comportamento tenuto a da ritenersi corretto. Vengono allegati alle controdeduzioni n. 4 ricevute intestate al ricorrente Ermini Manolo di € 1.250,00 cadauno, per un totale di € 5.000,00. L'allenatore Ermini, in risposta alle controdeduzioni della A.S.D. Giallo Blu Figline, chiede il rispetto dell'accordo economico sottoscritto e per il quale a già stato retribuito per un importo di € 5.000,00. Ribadisce la riscossione di € 5.000,00 come sostenuto dalla convenuta, non avendo in precedenza considerato la rata pagatagli in contanti, e, pertanto, richiede il pagamento di € 2.500,00. Tanto premesso, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso non accoglibile. Infatti il contratto sottoscritto dalle parti si basa su "rimborso spese" e non già su premio tesseramento. Pertanto, il ricorso proposto dall'allenatore Manolo Ermini va rigettato. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto da Ermini Manolo. Nulla e dovuto per 1'invocato risarcimento del danno per svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso come da costante orientamento del Collegio Arbitrale. La presente decisione a inappellabile.
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