F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Daniele SIMEONI / ROVIGO CALCIO srl (172/01) ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Daniele SIMEONI / ROVIGO CALCIO srl
(172/01)
ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI
Con ricorso datato 21/05/2011, l'allenatore Sig. Simeoni Daniele, assunto dalla ROVIGO CALCIO srl, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, quale tecnico per la stagione 2010-2011, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma di € 21.516,00, pari alle rate già scadute, ed € 4.303,32 per numero due rate non ancora scadute alla data di presentazione del presente ricorso, se esigibili alla data della decisione.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata, che non risulta depositata presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, stipulato con la ROVIGO CALCIO, per la somma complessiva di € 25.820,00, e sottoscritto da entrambe le parti.
La Società ROVIGO CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
II Collegio Arbitrate, esaminata la documentazione in atti, ritiene preliminarmente che, sebbene non risulti depositato presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti il contratto intercorso tra le parti, lo stesso risulta non contestato e, quindi, deve rilevarsi che il ricorso e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Delibera di fare obbligo alla ROVIGO CALCIO, di pagare in favore del Sig.Simeoni Daniele, la somma complessiva di € 25.820,00, ivi comprese le rate con scadenza 31/05/2011 e 30/06/2011, scadute alla data di decisione del presente ricorso, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate all'effettivo soddisfo. Nulla per le spese di assistenza legale.
Si trasmettono gli atti alla Procura Federale,segnalando che 1'allenatore Daniele Simeoni non ha provveduto a depositare il contratto presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti,cosi come stabilito dalle norme.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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