F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Sebastiano TROPEA / A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO (180/01) ARBITRI: sigg.Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all.Sebastiano TROPEA / A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO
(180/01)
ARBITRI: sigg.Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI
L'allenatore dilettante Sebastiano Tropea, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data
14.06.2011 avverso 1'A.S.D. Città di Misterbianco (CT) a mezzo procura dell'Avv. Marco Sabato di Palermo. Nel ricorso chiede il pagamento del saldo di € 6.500,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Il C. R. Sicilia L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato sottoscritto in data 20.08.2009 e reca la durata dal 20.08.2009 al 30.06.2010. Figurano tre scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 30 settembre per € 1.500,00; al 31 dicembre ed al 30 marzo di € 3.000,00 cadauna per 1'importo complessivo di € 7.500,00 quale
compenso globale annuo.
La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 25 novembre 2011 comunicando che le spettanze dovute al signor Tropea sono state tutte saldate in contanti dal segretario Abbadessa Nicola. Controdeduce 1'Avv. Sabato per conto dell'allenatore il quale ha chiesto la decadenza procedurale delle deduzioni della società sportiva prodotte oltre gli otto giorni dalla richiesta inviata dalla Segreteria del Collegio e, nel merito, che l'Associazione non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio avendo integralmente omesso di produrre le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del ricorrente.
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Sebastiano Tropea l'A.S.D. Città di Misterbianco nulla ha ritenuto di controbattere; tenuto conto che il termine fissato dalla Segreteria a puramente ordinatorio; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa.
Fa obbligo all'A.S.D. Città di Misterbianco di liquidare in favore del ricorrente la somma di €
6.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2009/2010.
Sull'importo di € 6.500,00 vengono equitativamente calcolati € 170,00 per accessori.
L'importo complessivo dovuto e pari ad € 6.670,00.
Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla a dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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