COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 25/ 2/2012 DINAMO LAQUILA – AID SAN GIUSEPPE C5

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 25/ 2/2012 DINAMO LAQUILA - AID SAN GIUSEPPE C5 Il Giudice Sportivo - visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società AID San Giuseppe C5 , con il quale richiede che venga inflitta alla Società Dinamo L'Aquila la punizione sportiva della perdita della gara per aver quest'ultima schierato in campo il calciatore Scipione Stefano che non avrebbe avuto diritto a prendere parte alla gara in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione come da Comunicato Ufficiale nº 46 del 23 febbraio 2012 - riferimento gare del 18/2/2012-, - rilevato dal referto arbitrale che effettivamente il calciatore Scipione Stefano (Soc. Dinamo L'Aquila) ha preso parte alla gara in epigrafe e che pertanto non ha scontato la squalifica di cui al C.U. N 46 del 23/2/2012; DELIBERA a) di accogliere il reclamo; b) di infliggere alla Società Dinamo L'Aquila la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Dinamo L'Aquila / AID San Giuseppe: 0 a 6; c) di accreditare la tassa reclamo, ove versata.
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