COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO Gara del 26/ 2/2012 SANTEGIDIESE S.R.L. – VIRTUS PRATOLA CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO Gara del 26/ 2/2012 SANTEGIDIESE S.R.L. - VIRTUS PRATOLA CALCIO Letto il reclamo della Società ASD VIRTUS PRATOLA CALCIO, in persona del Presidente p/t, avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società SANTEGIDIESE SRL, per avere quest'ultima impiegato con il n. 11 il calciatore LONDRILLI STEFANO squalificato per due gare (come da C.U. n. 38 del 26.1.2012,una scontata il 29.1.2012 nella gara con il Teramo) ed il calciatore FERRETTI MAURO, con il n.4, squalificato per una gara per somma di ammonizioni(come da C.U.n.42 del 9.2.2012); Rilevato che in effetti, alla data del 26.2.2012, il calciatore Londrilli Stefano aveva scontato una sola giornata di squalifica ed il calciatore Ferretti Mauro non aveva scontata la giornata di squalifica; Visto l'art. 17, comma 5,C.G.S. DELIBERA di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società SANTEGIDIESE con il seguente risultato SANTEGIDIESE 0-VIRTUS PRATOLA 3; - di accreditare la tassa reclamo se versata.
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