COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 07/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BERNALDA (PROMOZIONE) AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BENEDETTO LUCIANO COME RIPORTATO SUL CU N.69 DEL 22/22/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 07/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BERNALDA (PROMOZIONE) AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BENEDETTO LUCIANO COME RIPORTATO SUL CU N.69 DEL 22/22/2012. Letto il reclamo proposto dalla Società BERNALDA avverso la squalifica del calciatore Benedetto Luciano, come riportato sul C.U. n.69 del 22/02/2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di audizione; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni peraltro assolutamente generiche, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, resosi responsabile di condotta violenta nei confronti di giocatore tesserato per la squadra avversaria; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 69 del 22.02.2012; • dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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