COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo ASD Varazze Don Bosco 1912 avverso la squalifica del calciatore Zefi Marjan fino al 18.01.2017 – Gara Varazze – Dianese del 15.1.2012 Campionato Prima Categoria.Reclamo in proprio del medesimo calciatore. C.U. n. 37 del 19.1.2012.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 52 - Reclamo ASD Varazze Don Bosco 1912 avverso la squalifica del calciatore Zefi Marjan fino al 18.01.2017 - Gara Varazze - Dianese del 15.1.2012 Campionato Prima Categoria.Reclamo in proprio del medesimo calciatore.
C.U. n. 37 del 19.1.2012.
Al termine della gara una volta raggiunti gli spogliatoi si scagliava contro alcuni giocatori della squadra avversaria, colpendone uno violentemente con un pugno al volto; successivamente si recava nel proprio spogliatoio, ove prendeva un oggetto tagliente, con la cui lama feriva alla nuca un altro calciatore avversario, provocandogli un evidente taglio.
Veniva bloccato ed allontanato grazie al provvidenziale intervento dei calciatori presenti.
Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha inflitto al giocatore Zefi Marjan la squalifica fino al 18 gennaio 2017.
La sanzione è stata impugnata dall’ASD Varazze Don Bosco 1912 e dal calciatore stesso con due separati reclami che la Commissione Disciplinare riunisce in un’unica discussione per evidenti ragioni d’oggettività.
Entrambi i ricorrenti propongono una versione dei fatti non collimante con quella fornita dall’arbitro sul resoconto di gara, versione sostenuta e ampliata in sede di audizione.
Ricordando ancora una volta che il giudizio sportivo s’incardina esclusivamente sul rapporto dell’arbitro, al quale è attribuito, quando redatto in forma chiara e univoca come nel caso di specie, valore di prova privilegiata e intangibile, questo giudicante ha ritenuto convocare egualmente l’ufficiale di gara che non ha avuto difficoltà a confermare quanto riferito negli atti ufficiali. L’arbitro ha altresì precisato di essersi recato, su invito dei Carabinieri di Varazze, al Comando dell’Arma dove ha riferito i fatti come da lui rilevati e riportati negli atti.
Osserva la Commissione Disciplinare come il comportamento del calciatore Zefi Marjan racchiuda quei connotati di grave violenza che toccano l’acme col ferimento dell’avversario con un corpo tagliente, così raggiungendo persino risvolti di carattere penale; il tutto ben individuato dal primo giudice nella declaratoria di condanna alle cui motivazioni non abbisogna aggiungere altro. La sanzione inflitta in primo grado appare pertanto appropriata e va confermata e i due reclami respinti.
In tal senso la C.D. delibera e dispone l’incameramento delle due tasse, quella della società. addebitata in conto e quella versata dal calciatore.
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