COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SORESINESE CALCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. E Gara del 18.02.2012 tra US Soresinese Calcio / Castelverde C.U. n. 40 del CRL datato 23.02.2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SORESINESE CALCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. E Gara del 18.02.2012 tra US Soresinese Calcio / Castelverde C.U. n. 40 del CRL datato 23.02.2012 La società US SORESINESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il dirigente GEREVINI Franco e l’allenatore NEGRETTI Martino fino al 05.04.2012, ha squalificato il calciatore CANNATA Giorgio per sei gare ed il calciatore BOLZONI Giorgio per quattro gare, lamentando che le sanzioni comminate sono sproporzionate in relazione al comportamento tenuto dagli interessati. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il sig. GEREVINI Franco e NEGRETTI Martino al termine della gara e nel momento della restituzione all’arbitro delle chiavi della propria vettura hanno tenuto un comportamento ripetutamente irriguardoso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara, esprimendo dei giudizi negativi sull’operato dello stesso. Con riferimento al comportamento del calciatore CANNATA Giorgio, risulta che quest’ultimo ha reagito ad un fallo di un avversario insultandolo e minacciandolo nonché sferrandogli un pugno che gli ha procurato un vistoso taglio al labbro; mentre il calciatore BOLZONI Giorgio, espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, ha apostrofato l’arbitro con espressione irriguardosa e si è tolto la maglia gettandola a terra in segno di protesta. Alla luce dei comportamenti tenuti dai sanzionati e in considerazione dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, si ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata ai sigg.ri dirigenti GEREVINI Franco e NEGRETTI Martino e del calciatore BOLZONI Giorgio, mentre merita di essere confermata la sanzione comminata dal GS al giocatore CANNATA Giorgio per la violenza del comportamento tenuto nei confronti del giocatore avversario. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE le sanzioni dell’inibizione del dirigente GEREVINI Franco e dell’allenatore NEGRETTI Martino fino a tutto il 23.03.2012; nonché la sanzione della squalifica del giocatore BOLZONI Giorgio per tre gare. Confermato il resto. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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