COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VIRTUS ABBIATENSE Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 19.02.2012 tra Virtus Abbiatense / Freccia Azzurra C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 23.02.2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VIRTUS ABBIATENSE Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 19.02.2012 tra Virtus Abbiatense / Freccia Azzurra C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 23.02.2012 La società VIRTUS ABBIATENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore PORAZZI Davide per sei gare, lamentando che la sanzione comminata è sproporzionata in relazione al comportamento tenuto dal giocatore, il quale non avrebbe peraltro avuto alcuna discussione con il pubblico dei tifosi. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva che dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il calciatore PORAZZI Davide, dopo essere stato espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario si rendeva protagonista di insulti ed offese nei confronti dei giocatori avversari e si avvicinava alla recinzione discutendo con i tifosi. Alla luce di quanto accaduto, del fatto che il calciatore abbia ripetutamente tenuto un comportamento irriguardoso ed offensivo ed in considerazione dei criteri adottati da questa Commissione si ritiene tuttavia di lievemente mitigare la sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE a cinque gare la sanzione comminata al giocatore PORAZZI Davide . Si dispone l’accredito della tassa, se versata.
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