COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. RICORSO AESERNIA – AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA AESERNIA – PIETRABBONDANTE DEL 28.01.2012 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1 – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. RICORSO AESERNIA - AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA AESERNIA – PIETRABBONDANTE DEL 28.01.2012 - CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1 – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società AESERNIA, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS; rilevato preliminarmente che la società Pietrabbondante non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS; letto il citato reclamo, rileva che la società Aesernia chiede l’applicazione ai danni della società Pietrabbondante della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 Baroncini Davide (Aesernia) Butiniello Luca (Futsal Termoli C 5) per aver inserito nella distinta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara un solo calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi. Premette questo GST. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise, avvalendosi della specifica facoltà concessa dalla LND per la corrente stagione sportiva, ha stabilito l’obbligo per tutte le società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C1 di Calcio a 5 di inserire nella lista dei calciatori da consegnare all’arbitro prima dell’inizio della gara almeno un calciatore nato dal 1°gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato dal 1° ge nnaio 1993 in poi. Dagli atti ufficiali di gara, si evince che la società Pietrabbondante ha schierato un solo calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi, non ottemperando al citato obbligo. Tutto ciò premesso, visto l’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E di accogliere il reclamo così come presentato dalla società Aesernia; di infliggere alla società Pietrabbondante la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6 per le motivazioni in premessa. Nulla per la tassa non versata.
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