F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5286/456 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012). (345) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5287/455 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5286/456 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012). (345) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa • (nota n. 5287/455 pf10-11/SP/blp del 14.2.2012). Preliminarmente la Commissione, su istanza della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva tra gli stessi. Il deferimento Con differenti atti del 14.2.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Andrea Pesce Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Fabrizio Oggianu Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione dall’art. 10, comma 3 del CGS, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; e inoltre, ancora entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; B) la Società Savona 1907 FBC Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. La Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Andrea Pesce ed il Sig. Fabrizio Oggianu non hanno inviato alla Commissione disciplinare nazionale alcuna memoria difensiva. Alla riunione dell’8.3.2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Pesce e per il Sig. Fabrizio Oggianu la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno, e per la Società Savona 1907 FBC Spa quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti al Sig. Andrea Pesce, al Sig. Fabrizio Oggianu e, a titolo di responsabilità diretta, alla Società Savona 1907 FBC Spa. L’accertato compimento degli illeciti, in mancanza di alcuna deduzione difensiva da parte degli incolpati, comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue di cui al dispositivo. P.Q.M.La Commissione disciplinare nazionale infligge ai Signori Andrea Pesce e Fabrizio Oggianu la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno ed alla Società Savona 1907 FBC Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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