F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5291/460 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012). (347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5288/458 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012
(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5291/460 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012).
(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 5288/458 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012).
Preliminarmente la Commissione, su istanza della Procura federale e vista la mancata opposizione delle parti deferite, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva tra gli stessi. Il deferimento Con differenti atti del 14.2.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Dott. Claudio Garzelli, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato alla scadenza del 14.11.2011, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato alla scadenza del 14.11.2011, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
B) la AS Bari Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. La AS Bari Spa ed il Dott. Claudio Garzelli, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - facevano pervenire, in data 5.3.2012, alla Commissione disciplinare
nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenziano che:
a. l’illecito scaturirebbe dalla nuova disciplina risultante dalla modifiche introdotte in data 8.11.2011, all’art. 85, lett. A, par. VI e VII delle NOIF e all’art. 10 comma 3 del CGS;
b. prima della introduzione della nuova normativa, al caso di specie era applicata esclusivamente la “recidiva”;
c. la presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali sin dal giorno della pubblicazione non dovrebbe comportare l’immediata applicazione o addirittura la retroattività della sanzione diretta a colpire violazioni precedentemente non punite;
d. l’eventuale permanenza dell’illecito già sanzionato costituisce un nuovo illecito solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna stagione sportiva di riferimento;
e. l’ingente carico economico aveva costretto la AS Bari a ricorrere al credito bancario al fine di sanare i propri debiti;
f. quanto contestato era già stato verificato e sanzionato in relazione al termine scaduto il 30.9.2011.
I deferiti concludono l’atto di difesa con la richiesta di proscioglimento integrale di entrambi i deferiti da tutte le imputazioni loro contestate dalla Procura federale. Alla riunione dell’8.3.2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Dott. Claudio Garzelli la sanzione dell’inibizione di 4 (quattro)
mesi e per la AS Bari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per le parti deferite sono comparsi il Dott. Garzelli ed il Dott. Vinella, i quali si sono riportati alla memoria prodotta, rassegnando le medesime conclusioni. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Privi di pregio appaiono le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell’art. 85, lett. A, par. VI e VII delle NOIF e dell’art. 10 comma 3 del CGS, la quale integra e
sostituisce la precedente, imponendo alle Società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti. Tale norma comporta, quindi, un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento
non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri
successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. C.U. - Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012). L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Dott. Claudio Garzelli la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla AS Bari Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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