F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANDOMENICO PATA (Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl), Societá US VIBONESE CALCIO Srl • (nota n. 5360/565 pf11-12/SP/blp del 15.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANDOMENICO PATA (Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl), Societá US VIBONESE CALCIO Srl • (nota n. 5360/565 pf11-12/SP/blp del 15.2.2012). Con provvedimento del 15 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Giandomenico Pata, Legale rappresentante pro tempore della Società US Vibonese Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato, alla scadenza del 14.11.2010, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro tempore. Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Giandomenico Pata nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due); b) per la Società US Vibonese Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. E’ comparso il legale delle parti deferite, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, chiedendo il proscioglimento delle stesse. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2010 la Società deferita non ha documentato l’avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Le deduzioni contenute nelle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti non possono essere accolte. La Società US Vibonese Calcio Srl effettivamente è già stata deferita per il medesimo inadempimento in due circostanze (con conseguente condanna nel primo caso da parte della Commissione Disciplinare nella misura di tre mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Caffo, Presidente del sodalizio, e la penalizzazione di un punto in classifica, e nel secondo caso da parte della Corte di Giustizia Federale, su appello proposto dalla Procura, ad un ulteriore punto di penalizzazione). Ma alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del CGS vigente, non è ravvisabile nel caso di specie l’invocato principio del ne bis in idem, in quanto l’inadempimento da parte della Società deferita è perdurato nel tempo, così come evidenziato dalla nota Co.Vi.So.C. del 15 giugno 2011. Di conseguenza, anche in considerazione della recente giurisprudenza venutasi a formare in seno agli Organi federali (C.U. Corte di Giustizia Federale – Sez. Unite - n. 255 SS 2010/2011; C.U. Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012), il deferimento elevato dalla Procura deve essere accolto. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quella di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: al Sig. Giandomenico Pata, Legale rappresentante pro tempore della Società US Vibonese Calcio Srl, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due); alla Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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