F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 3.11.2011), AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), Società CALCIO COMO Srl • (nota n. 5536/464 pf11-12/SP/blp del 20.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 3.11.2011), AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), Società CALCIO COMO Srl • (nota n. 5536/464 pf11-12/SP/blp del 20.2.2012). Con provvedimento del 21 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Antonio Di Bari, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl sino al 3.11.2011, per rispondere della violazione dell’art. 93 delle NOIF, in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS, per avere corrisposto premi a propri tesserati nel corso del periodo luglio, agosto e settembre 2011, in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Amilcare Rivetti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Nei termini consentiti dalla normativa hanno fatto pervenire memoria difensiva il sodalizio lombardo ed il Sig. Amilcare Rivetti. All’inizio della riunione odierna il Signor Amilcare Rivetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Amilcare Rivetti, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Amilcare Rivetti, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Signor Antonio Di Bari, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due); b) per la Società Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. E’ comparso il legale delle parti deferite, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, chiedendo il proscioglimento delle stesse. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui, sulla base delle verifiche svolte, la Società Calcio Como Srl nel corso del periodo di riferimento luglio, agosto e settembre 2011 a) ha versato, attraverso l’elaborazione di buste paga separate, premi a n. 14 tesserati per un importo netto complessivo pari ad euro 106.500,00 attraverso assegni bancari emessi su diversi conti correnti; b) detti versamenti sono avvenuti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) alla data del report la medesima Società non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti sopra meglio specificati.. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Calcio Como Srl e dal Sig. Amilcare Rivetti non possono essere accolte. In particolare non può essere riconosciuta nel caso di specie l’esistenza dell’invocato principio del ne bis in idem. Secondo la difesa dei deferiti, difatti, a seguito della verifica ispettiva eseguita dalla Deloitte & Touche per il periodo luglio – settembre 2011 la Procura Federale aveva già elevato in data 18 gennaio un deferimento avente ad oggetto il pagamento tardivo degli emolumenti nei confronti del tesserato Francesco Ripa. Conseguentemente, secondo la difesa dei deferiti, il potere di esercizio dell’azione disciplinare si sarebbe esaurito almeno limitatamente ai fatti oggetto della verifica ispettiva da parte della Società incaricata per il trimestre luglio – settembre 2011. Detto assunto non può essere in alcun modo condiviso in quanto i fatti oggetto del presente deferimento sono completamente differenti rispetto a quelli contestati con il deferimento del 18 gennaio 2012, riguardando l’erogazione di premi corrisposti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Relativamente all’articolo 93 delle NOIF, che secondo la difesa non sarebbe stato in alcun modo violato, si rammenta che detta norma non prevede in alcun caso la possibilità di concludere accordi verbali aventi ad oggetto la corresponsione di denaro. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quella di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Amilcare Rivetti. Commina al Sig. Antonio Di Bari la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Calcio Como Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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