DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 579 del 03/03/2012 Coppa Italia Calcio a 5 Serie A2 – Final Eight DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/03/2012: A.S.D. REGALBUTO – A.S.D. CAGLIARI CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 579 del 03/03/2012
Coppa Italia Calcio a 5 Serie A2 – Final Eight
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 03/03/2012: A.S.D. REGALBUTO – A.S.D. CAGLIARI CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società A.S.D. REGALBUTO avverso l'esito della gara
A.S.D. REGALBUTO – A.S.D. CAGLIARI CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto secondo la prescritta procedura della Final Eight di Coppa Italia Serie A2 di cui al C.U.92/A della F.I.G.C. del 29.11.2011 osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede la ripetizione della gara in oggetto, sostenendo che l’arbitro durante l’esecuzione dei tiri di rigore abbia convalidato una rete realizzata dal Cagliari mentre invece il pallone avrebbe colpito soltanto il palo e non sarebbe entrato in porta.
Giova precisare al riguardo che la fattispecie di cui sopra riguarda provvedimenti di carattere tecnico adottati dall’arbitro nel corso della gara la cognizione dei quali ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S. è preclusa al Giudice Sportivo.
Per questi motivi pertanto il ricorso è inammissibile.
Di conseguenza viene omologato il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Regalbuto- Cagliari 4-5;
viene addebitata alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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