COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA – A.S.D. CELLINO CALCIO del 29 Gennaio 2012. (Reclamo della A.S.D. CELLINO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 inibizione e/o squalifica sig. SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 2 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA – A.S.D. CELLINO CALCIO del 29 Gennaio 2012.
(Reclamo della A.S.D. CELLINO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 inibizione e/o squalifica sig.
SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 2 Febbraio 2012
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che l’accensione di fumogeni da parte dei sostenitori della società A.S.D. CELLINO
CALCIO è stata ampiamente descritta dall’arbitro con dovizia di particolari, per cui adeguata si
appalesa la sanzione dell’ammenda di € 300,00 non risultando confermato l’ulteriore addebito
relativo all’esplosione delle 2 bombe carta;
ritenuto altresì che non merita modifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice al sig. SCOZIA
Giovanni (risultato essere un calciatore e non un dirigente della società A.S.D. CELLINO
CALCIO) attese le precisazioni e le puntualizzazioni fornite dall’arbitro sul comportamento
gravemente violento del suddetto SCOZIA Giovanni, a fine gara, nei confronti di un tesserato
della società G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CELLINO CALCIO;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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