COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare F.C. SU GOLOGONE OLIENA 07 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Folgore Mamoiada / Su Gologone del 18.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare F.C. SU GOLOGONE OLIENA 07 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Folgore Mamoiada / Su Gologone del 18.02.2012. La società Su Gologone 07 ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per cinque gare inflitta a Carta Pietro, giocatore di riserva, che dalla panchina correva verso l’arbitro e lo spintonava facendolo arretrare di qualche metro. Alla notifica del provvedimento non forniva il suo numero di maglia causando un’interruzione della gara di circa due minuti per la sua identificazione; 2) squalifica per tre gare inflitta al calciatore Pische Carmelo, il quale contestava una decisione tecnica del direttore di gara premendogli il dito contro la spalla. La reclamante si limita a contestare gli addebiti ed a conforto di ciò allega una dichiarazione rilasciata da un dirigente della società Folgore Mamoiada. Conclude domandando la riduzione di entrambe le squalifiche, ritenendole eccessive. Nel reclamo si domanda altresì la revoca dell’ammonizione inflitta al giocatore Piga Giovannico, nonché dell’ammonizione inflitta al calciatore D’Antoni Claudio. In ordine a questi ultimi due provvedimenti la Commissione dichiara il reclamo inammissibile ai sensi dell’art.45 n° 3 lett.a) del C.G.S. Con riferimento ai provvedimenti assunti a carico dei calciatori Carta Pietro e Pische Carmelo, la Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, costituente come è noto fonte di prova privilegiata, ritiene pienamente dimostrati gli addebiti. Nel detto referto sono stati infatti dettagliatamente descritti gli episodi dei quali si resero responsabili i due calciatori. Più precisamente, al contrario di quanto affermato dalla società Su Gologone, risulta documentato: - quanto al Carta Pietro, come dalla panchina egli sia corso verso l’arbitro e lo abbia spintonato, determinando una interruzione della gara per due minuti, per consentire la sua identificazione; - quanto al Pische Carmelo, come egli abbai contestato a voce alta l’arbitro, premendogli il dito sulla spalla. La portata delle vibrate reiteratecontestazioni, così come riportate, appare meritevole di adeguata sanzione, nella misura adottata dal Giudice Sportivo, da ritenersi pienamente congrua. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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