COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Pattada / Atletico Bono del 18.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 23.02.2012. Gara Pattada / Atletico Bono del 18.02.2012. La società Pattada ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale la reclamante veniva sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00 per intemperanze dei suoi sostenitori che ingiuriavano e minacciavano l’arbitro per tutta la durata della gara. Nell’intervallo, inoltre, l’arbitro veniva minacciato da una persona non identificata introdottasi nel recinto di gioco dai cancelli lasciati aperti, dai quali entravano altre persone non identificate che sostavano anch’esse all’interno del terreno di gioco nei pressi degli spogliatoi per tutta la durata della gara. Infine, nel secondo tempo, alcuni tifosi addossati alla rete di recinzione raggiungevano l’arbitro con uno sputo colpendolo parzialmente sulla divisa. Da ultimo, lo spogliatoio si presentava in disordine e sporco. La reclamante chiede l’entità della sanzione venga rivista dalla Commissione tenuto conto che nessuno dei fatti descritti nel referto è accaduto. Per quanto riguarda il comportamento dei tifosi, la presenza nel terreno di gioco di persone non autorizzate ed i cancelli aperti, la reclamante fa presente che la Polizia Municipale, presente alla gara, durante lo svolgimento della stessa, nell’intervallo ed a fine partita controllava l’ordine pubblico. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene del tutto fondati gli addebiti e, conseguentemente, conferma la sanzione inflitta. Le allegazioni prodotte dalla reclamante appaiono destituite di ogni fondamento se poste in diretta relazione con tanta analitica e precisa ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale la cui valenza è indubitale specialmente se posta in discussione da una sterile negazione dei fatti non confortata da elementi obiettivi. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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