COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. SANLURI CALCIO (Campionato Regionale Juniores) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Atletico Marrubiu / Sanluri Calcio dell’11.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. SANLURI CALCIO (Campionato Regionale Juniores) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Atletico Marrubiu / Sanluri Calcio dell’11.02.2012. La società Sanluri Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica per sette gare inflitta al giocatore Pilloni Alessio, che espulso per avere reagito ad un fallo di gioco colpendo l’avversario più volte con dei pugni ad una spalla, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al giocatore già colpito di cui sopra (Risboa Rodrigues Thierrj) un pesante insulto a sfondo razziale (cinque giornate di squalifica ai sensi dell’art.11 del C.G.S. e due per la reazione violenta al fallo di gioco). La reclamante ha rilevato (sulla scorta del referto arbitrale) che il calciatore Pilloni ebbe a proferire la frase contestata (riferimento alla nazionalità del Risboa e suo invito a tornarsene in patria), dopo essere stato dal medesimo colpito con un calcio a gioco fermo, e col quale era poi venuto a vie di fatto, subendo calci e pugni che gli procuravano una ferita lacero contusa al labbro con conseguente gonfiore. Il Pilloni, vedendosi la maglia di gioco sporca di sangue, accecato dalla rabbia, reagì perciò impulsivamente, proferendo la frase in questione, senza tuttavia avere intenzione di rivolgere epiteti razziali, ma al solo fine di scaricarsi la rabbia dovuta all’aggressione subita. La reclamante ha pertanto negato che nell’episodio dovessero essere individuati i connotati peraltro (sottolineati , a più riprese, infondatamente, dalle fonti di informazioni locali) di un insulto razziale ed ha domandato la conferma della sola squalifica per la reazione violenta al fallo di gioco, nonché la revoca della sanzione riferito all’asserita violazione dell’art. 11 del C.G.S.. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, esaminata la ricostruzione degli episodi e la portata delle espressioni proferite dal calciatore Pilloni Alessio; udite le argomentazioni espresse in sede di audizione, dal rappresentante della ASD Sanluri Calcio, ritiene di poter accedere alle tesi da questa prospettate. In effetti, è indubitabile che il predetto Pilloni si rese responsabile della reazione violenta al fallo di gioco, e che debba pertanto applicarsi a suo carico, la squalifica per due giornate inflitta per esse dal Giudice Sportivo. Nell’espressione proferita al momento nell’espulsione, rivolta al calciatore avversario Lisboa, non si ravvisano tuttavia gli estremi di un insulto a sfondo razziale, nel quale fosse presente la volontà di offendere la controparte in riferimento alla sua origine e nazionalità. Semmai, l’espressione rappresenta la rabbiosa reazione verbale, rivolta al calciatore avversario, per essere stato da questo aggredito, con conseguenze lesive, per quanto detto (e come comprovato da certificazione medica in atti), DELIBERA 1) di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Pilloni Alessio a due giornate (inflitta per la reazione violenta al fallo di gioco) revocando le ulteriori giornate; 2) di disporre il non addebito della tassa.
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