COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.132/A Società USD PANORMUS (PA) avverso la squalifica fino al 30/06/2013 del calciatore Benigno Marco – Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone C Stella Oreto / Panormus del 05/02/2012 – C.U. n.316/80SGS del 10/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.132/A Società USD PANORMUS (PA) avverso la squalifica fino al 30/06/2013 del calciatore Benigno Marco - Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone C Stella Oreto / Panormus del 05/02/2012 – C.U. n.316/80SGS del 10/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società USD Panormus, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare, la società reclamante, con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore chiede una riduzione della sanzione in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto isolato e posto in essere in unico contesto e che lo stesso è stato prontamente fermato dai propri compagni di squadra e ciò anche in relazione alla giovane età del calciatore. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore Benigno Marco al 35’ del 2° tempo protestava nei confronti del direttore di gara ed a seguito della notificazione dell’espulsione colpiva il direttore di gara con entrambi i pugni al petto spingendolo prima di essere allontanato da alcuni compagni di squadra. Pur nella gravità del fatto in sé questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione, così come applicata dal giudice di prime cure, vada comunque rideterminata come in dispositivo sia in relazione al fatto che essa si è svolta in unico contesto e non ha causato danni fisici al direttore di gare, sia in relazione alla giovane età del calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello proposto ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Benigno Marco fino al 5 febbraio 2013. Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.
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