COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 21 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Gianfranchi Gianni, Dirigente della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; -della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012
Delibera della Commissioen Disciplinare
21 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Gianfranchi Gianni, Dirigente della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
-della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo codice.
L’esame del rapporto della gara del Campionato di II categoria ASD Orione 2003 / USD Monzone 1926 Fivizzano 90, del 17/04/2011, trasmesso in data 10 maggio 2011 dal G.S.T. Toscana, ha indotto la Procura Federale ad effettuare il deferimento di cui in epigrafe.
Infatti, dalle testimonianze acquisite in sede di indagine, la Procura ha ritenuto doversi addebitare al Dirigente Gianfranchi la inosservanza dei principi di lealtà e correttezza, previsti dall’art. 1 del C.G.S., per avere, nel corso della gara di cui sopra, fatto indebito ingresso in campo ed offeso un calciatore della squadra avversaria.
Effettuate le convocazioni nei modi di rito, il Presidente del Collegio dà atto che nessuno è oggi presente, nonostante la ripetizione della notifica, disposta per il mancato istaurarsi del contraddittorio in occasione della precedente convocazione per la data del 10/02/2012, come indicato con il C.U. n. 42/2012.
In ordine alla Società Nuovo Orione 2003 A.S.D. il Presidente del Collegio precisa che, successivamente alla retrocessione della squadra in III categoria nel corso del campionato 2010/2011, questa ha dichiarato la propria inattività per la stagione 2011/2012 (cfr. C.U. n. 14 - 2011/2012, pag. 388).
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.
Aperto il dibattimento l’Avvocato Taddeucci Sassolini chiede la conferma dell’atto di incolpazione basato sulle affermazioni del massaggiatore della squadra del Nuovo Orione, Gianfranco Mori, che ha identificato nel Dirigente Gianfranchi, tesserato per la sua stessa Società, l’autore del comportamento illecito nei confronti del calciatore della squadra del Monzone, Claudio delle Piane.
L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:
-al Dirigente Gianni Gianfranchi, l’inibizione per mesi 1 (uno);
-alla Società Nuovo Orione l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
In sede di decisione la C.D.T.T. osserva che le dichiarazioni rese dal massaggiatore, Mori Gianfranco, sono risultate determinanti nella identificazione del Dirigente, Signor Gianfranchi Gianni, appartenente anch’egli alla medesima Società Nuovo Orione.
Infatti la testimonianza resa è assolutamente precisa nell’indicare che il calciatore della squadra dell’U.S.D. Monzone, Delle Piane, “…si è preso con un nostro Dirigente Gianni Gianfranchi anche se poi si è chiarito tutto”.
Stante la mancata partecipazione del Gianfranchi all’odierna riunione, restano confermate le dichiarazioni rese dal medesimo in sede istruttoria.
Alla accertata colpevolezza del Dirigente consegue la responsabilità, di carattere oggettivo, della Società.
P.Q.M.
la C.D.T., in accoglimento del deferimento, infligge al Dirigente della Società Nuovo Orione 2003, A.S.D., la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno)
Alla medesima Società, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., infligge l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) che sarà dovuta all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della F.I.G.C..
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