COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 25 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Vannozzi Matteo, calciatore, all’epoca tesserato per la Pol.va Le Melorie 2006, A.S.D; -Vitillo Massimiliano, vice Presidente della Società La Borra Calcio A.S.D., ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; delle Società: -La Borra Calcio A.S.D., -Pol.va Le Melorie 2006 A.S.D., per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. conseguente al comportamento dei propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 25 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Vannozzi Matteo, calciatore, all’epoca tesserato per la Pol.va Le Melorie 2006, A.S.D; -Vitillo Massimiliano, vice Presidente della Società La Borra Calcio A.S.D., ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; delle Società: -La Borra Calcio A.S.D., -Pol.va Le Melorie 2006 A.S.D., per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. conseguente al comportamento dei propri tesserati. Il Presidente della Società Polisportiva Le Melorie 2006 A.S.D. con nota in data 25.05.2010, ha segnalato al C.R.T. che il proprio calciatore Matteo Vannozzi, appartenente all’epoca dei fatti alla categoria”Esordienti”, aveva partecipato ad una gara del Torneo serale organizzato dalla Società Fratres di Perignano nelle file di altra Società, l’A.S.D. La Borra, rilevando altresì che per il calciatore venivano dichiarati, sulla lista di gara, numero di cartellino e data di nascita del tutto diversi da quelli reali. Il C.R.T. ha trasmesso gli atti alla Procura Federale che ha constatato, attraverso l’esame degli atti ufficiali della gara, la veridicità della denuncia-esposto. Dopo aver acquisito le dichiarazioni del vice Presidente della Società La Borra, Sig. Massimiliano Vitillo che, nell’occasione, ricopriva la funzione di Dirigente accompagnatore della propria squadra, ha disposto il presente deferimento. Convocate le parti per la data odierna sono presenti: il calciatore Matteo Vannozzi, minore di età, rappresentato dal genitore, Sig. Paolo Vannozzi, esercente la potestà genitoriale; il dirigente Vitillo Massimo, in proprio la Società La Borra in persona del legale rappresentante, Montagnani Emilio; la Società Pol.va Le Melorie rappresentata dal Sig. Moretti Fabio, dirigente, su delega del Presidente. Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento alcuni dei soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., che sottopongono alla attenzione del Collegio: -Vitillo Massimiliano, sulla pena base di mesi 3 (tre), l’inibizione per mesi 2 (due); -La Borra Calcio, su pena base di ammenda pari a euro 300,00 (trecento ), l’ammenda pari a euro 200,00 (duecento); -Soc. Le Melorie, su pena base di 100,00 (cento) euro, l’ammenda pari ad euro 80,00 (ottanta). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni sopraindicate DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata, proseguendolo nei confronti del calciatore Matteo Vannozzi. L’Avvocato Stefanini, invitato ad esporre le conclusioni della Procura Federale, riafferma la fondatezza del deferimento che si basa, in maniera determinante, sulle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dal dirigente Vitillo il quale ha ammesso ogni responsabilità. L’accertamento del fatto determina la colpevolezza del giovane calciatore per il quale chiede venga comminata la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara. Vannozzi, per il tramite del genitore che lo rappresenta, afferma di aver ritenuto di poter partecipare al Torneo poiché il Campionato si era concluso ed egli intendeva continuare a giocare durante la pausa. Chiuso il dibattimento la C.D.T.T. passa a deliberare. La lista di gara acquisita, correlata con le dichiarazioni rese dal Dirigente, determinano la Commissione ad accogliere il deferimento. A seguito dell’avvenuto patteggiamento rimane peraltro da esaminare unicamente la posizione del calciatore Matteo Vannozzi. Si rileva a tal proposito, come più volte affermato da questa Commissione, che la sua giovane età non lo esime - una volta sottoscritto il tesseramento - dalla conoscenza della normativa federale. Tuttavia si deve riconoscere che nel caso di specie si tratta di un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva da poco compiuto dieci anni, per cui gli addebiti dovrebbero far carico, più che a lui stesso, ai soggetti esercenti la potestà genitoriale i quali, purtroppo, non soggiacendo alle norme disciplinari del C.G.S., vanno indenni da qualsiasi sanzione, nonché alle Società per le quali i calciatori sono tesserati. E’ infatti ampiamente provato dalla casistica di questo Collegio che, nel predisporre i Tornei, le Società tralasciano, in numero sempre crescente, di controllare la rispondenza dei tornei alle norme federali e, soprattutto, di esaminare la regolarità della posizione di tesseramento dei partecipanti. Tale comportamento contribuisce, oltre che a non tutelare l’incolumità fisica dei partecipanti specie quando si tratta di giovanissimi, a non educare i ragazzi alla conoscenza e all’osservanza delle norme federali che regolano tutta l’attività calcistica. Il calcio giovanile deve avere come scopo principale l’educazione dei giovani al rispetto delle norme che, regolando l’attività sportiva, sono propedeutiche ad ogni comportamento nell’ambito della vita sociale. Il deferimento risulta fondato e quindi meritevole di accoglimento. P.Q.M. il Collegio ritiene di condividere, per le motivazioni esposte, la contenuta proposta di sanzione formulata dalla Procura e, per l’effetto, infligge al calciatore Vannozzi Matteo la squalifica per una giornata effettiva di gara. In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. infligge le seguenti sanzioni: -Vitillo Massimiliano, l’ inibizione per mesi 2 (due); -La Borra Calcio, l’ammenda pari a euro 200,00 (duecento); -Soc. Le Melorie, l’ammenda pari ad euro 80,00 (ottanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it