COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 24 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Calistri Fabrizio, calciatore; -Romani Mario, dirigente; entrambi tesserati per l’ A.S.D. Montecatini Terme, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; -Società A.S.D. Montecatini Terme, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 24 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Calistri Fabrizio, calciatore; -Romani Mario, dirigente; entrambi tesserati per l’ A.S.D. Montecatini Terme, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; -Società A.S.D. Montecatini Terme, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. A seguito di un esposto della Società A.S.Barga concernente l’utilizzo, da parte dell’A.S.D. Montecatini Terme, del calciatore Fabrizio Calistri per le prime sei giornate della presente stagione calcistica, nonostante non avesse scontato la squalifica inflittagli nel corso del precedente campionato, allorché militava nelle file dell’A.S.D. Pesciuzzanese, il C.R.T. rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti da assumere. L’Ufficio inquirente, ha acquisito sia il C.U. n. 68 del 14.04.2011, recante il provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore, sia le liste delle gare alle quali il calciatore risultava aver partecipato nel periodo di tempo indicato. L’esame comparato dei due documenti evidenzia la violazione commessa. Le liste indicano altresì che in tutte le suddette gare il Dirigente della squadra della Società Montecatini Terme, Sig. Mario Romani, ha rivestito la qualifica di accompagnatore. A seguito di detta acquisizione la Procura Federale ha disposto il deferimento qui in esame. Sono presenti, previa rituale convocazione le parti: -Calistri Fabrizio; -la Società Montecatini Terme è presente nella persona del Presidente Sig.Giovanni Nannini; è assente il Dirigente Romani Mario che ha inviato certificazione medica attestante la impossibilità ad essere presente. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento la Società A.S.D. Montecatini Terme, tramite il legale rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: -sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento) sulla sanzione base di € 900,00 (novecento); -penalizzazione di punti 4 (quattro) sulla sanzione base di punti 6 (sei), da scontarsi, nel corso della presente stagione, nel campionato in cui milita la prima squadra. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata, disponendo la chiusura del dibattimento nei confronti della Società Montecatini Terme e la sua prosecuzione nei confronti degli altri soggetti deferiti. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini chiede la conferma del deferimento dato che, dall’esame delle prove documentali acquisite presso il C.R.T., le violazioni contestate risultano provate in maniera così chiara da non rendersi necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: -a Calistri Fabrizio la squalifica per anni due; -a Romani Mario, la inibizione per anni due. Interviene a propria difesa il calciatore Fabrizio Calistri, il quale dichiara di aver agito nella più assoluta buonafede ritenendo che le procedure fossero del tutto regolari. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, delibera. Il deferimento è da accogliere stante le prove documentali allegate al fascicolo. Dall’atto si rileva che il calciatore ha partecipato a ben sei gare di campionato pur essendo consapevole di non averne alcun titolo, per non avere scontato la squalifica inflittagli nel corso della stagione precedente. Da parte sua il Dirigente Romani, sottoscrivendo le distinte della gare di cui sopra, ha attestato che il calciatore Calistri era regolarmente tesserato e che aveva titolo a parteciparvi, giusto le norme vigenti. In ordine all’entità delle sanzioni da irrogare la C.D.T., richiamando precedenti delibere sia proprie che della C.D.N., ritiene dover modificare le richieste formulate dalla Procura Federale. P.Q.M. la C.D. infligge: -a Calistri Fabrizio, la squalifica per mesi 6 (sei ); -a Romani Mario, l’inibizione per anni 1 (uno). In applicazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S, infligge alla Società Montecatini Terme, l’ammenda di € 600,00 (seicento) oltre la penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi, nell’ambito della prima squadra, nel corso del presente campionato.
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