COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 26 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Gabrielli Gabriele, dirigente della società A.C. Sangiovannese 1927 s.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S in relazione all’art.61 delle N.O.I.F.; Società A.C. Sangiovannese Calcio, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare 26 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Gabrielli Gabriele, dirigente della società A.C. Sangiovannese 1927 s.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S in relazione all’art.61 delle N.O.I.F.; Società A.C. Sangiovannese Calcio, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Con nota trasmessa via e-mail in data 15 giugno 2011, il Signor Lorenzo Amatucci, quale Dirigente della Società Futsal Sangiovannese, denunciava al C.R.T. il comportamento del tesserato Pallari Fabio, tecnico responsabile della categoria giovanissimi regionali, per aver questi diretto la squadra nelle gare di due distinti tornei, disputati in località diverse tra maggio e giugno 2011, alle quali non avrebbe dovuto partecipare perché colpito da squalifica. L’Amatucci, sempre con la medesima nota, ma questa volta nella sua qualità di genitore del calciatore minore Nicola, denunciava ancora il Pallari, per non aver preso provvedimenti disciplinari (evidentemente nei confronti di altri giovanissimi calciatori) allorché il suo ragazzo era stato vittima di un episodio di bullismo all’interno degli spogliatoi. La trasmissione della segnalazione da parte del Comitato Regionale Toscana alla Procura Federale e le indagini compiute da detto Ufficio hanno portato al deferimento in esame, che viene limitato solo alla prima parte della denuncia. In apertura di dibattimento viene dato atto che è presente il Dirigente Signor Gabriele Gabrielli. Nessuno è presente per la Società che, peraltro, risulta aver cessato l’attività nel corso della corrente stagione sportiva, non avendo presentato domanda di iscrizione al campionato professionistico di competenza, né a campionati della Lega Dilettanti o giovanile, coma da accertamenti eseguiti presso il C.R.T. da questo Collegio. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che viene sottoposto alla attenzione del Collegio: -al Dirigente Gabrielli, l’inibizione per giorni 30 (trenta) sulla sanzione base di giorni 40 (quaranta). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzione nella misura sopra determinata DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente al Dirigente Gabriele Gabrielli e la sua continuazione nei confronti della Società. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini chiede la conferma del deferimento rilevando che la violazione commessa dal Dirigente risulta,“per tabulas,”dalle liste di gara acquisite dalla Procura in sede istruttoria. L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa. Ricorda che l’allenatore Pallari è stato deferito alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e chiede, di conseguenza, che vengano applicate le seguenti sanzioni: -alla Società A.C. Sangiovannese 1927, l’ammenda di € 900,00 (novecento). Questa la decisione della C.D.T.. Nel periodo compreso tra il 29 aprile ed il 6 giugno 2011 la squadra Giovanissimi Regionali dell’A.C. Sangiovannese 1927 S.r.l., ha preso parte ai Tornei: Città del Saracino, disputato ad Arezzo, nonché, nello stesso periodo, ad altro denominato Città di Figline. L’esame degli atti delle gare comprese tra il 29 aprile ed il 5 giugno 2011 ha evidenziato che nelle tre gare disputate in data 13 – 18 – 27 maggio 2011 è stato indicato, quale allenatore, il Tecnico Signor Fabio Pallari che risultava squalificato fino al giorno 11giugno 2011, come indicato dal C.U. del 12 maggio 2011, n. 75 (pag. 2559). Le stesse distinte indicano che a tutte le gare sopraindicate ha preso parte il Signor Gabrielli Gabriele con la funzione di Dirigente Accompagnatore, il quale, sottoscrivendo le relative liste, ha garantito, secondo il disposto dell’art. 61 delle N.O.I.F., la correttezza del tesseramento di coloro che vi hanno preso parte e, quindi, la regolarità della loro partecipazione alle gare, in essa compresa la posizione del Pallari che non aveva, invece, alcun titolo a prendervi parte. Rilevato che la posizione dell’allenatore è demandata all’esame della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, la Commissione ritiene accertata, perché provata in via assolutamente incontrovertibile dalla documentazione allegata, la violazione ascritta al Dirigente Gabriele Gabrielli, per cui l’atto di deferimento è da accogliere. L’accertamento della violazione compiuta dal Dirigente Gabrielli determina la responsabilità della Società di appartenenza a norma del disposto dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società A.C. Sangiovannese 1927 la seguente sanzione: -ammenda di € 900,00 (novecento) da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione a campionati della FIGC. In applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., infligge la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta) al Dirigente Gabrielli Gabriele.
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