COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE POL.D. LA CONTEA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 53 del 22/2/2012 – Squalifica sino al 17/6/2013 giocatore Dalla Via Alessio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE POL.D. LA CONTEA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 53 del 22/2/2012 – Squalifica sino al 17/6/2013 giocatore Dalla Via Alessio – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol.D. La Contea ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 53 del 22/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 17/6/2013 a carico del giocatore Dalla Via Alessio, perché : “il giocatore, a fine gara, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con un pestone al piede sinistro, provocandogli una contusione, rilevata successivamente al pronto soccorso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società La Contea; sentito personalmente il rappresentante della Società assieme al giocatore Dalla Via; sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha confermato il contenuto del rapporto di gara e del supplemento, dichiarando di aver identificato con precisione il giocatore n. 2 della Società La Contea, ricordandone il volto; considerate la volontarietà e la gratuità del gesto compiuto dal giocatore e valutato altresì il contesto nel quale è avvenuto, nonché l’atteggiamento successivo del Sig. Dalla Via Alessio P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società La Contea; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 17/6/2013 a carico del giocatore Dalla Via Alessio; - di introitare l’importo di € 65,00 versato dalla ricorrente in acconto sulla tassa reclamo, provvedendo all’addebito della differenza dovuta di € 65,00.-
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