COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Ayoub HAIDOUFI – Calciatore Calcio Monselice 1926 – del Sig. Stefano BENETTON – Dirigente Calcio Monselice 1926 – della Società A.S.D. Calcio Monselice 1926 – della Società A.C.D. Castelbaldo Masi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Ayoub HAIDOUFI – Calciatore Calcio Monselice 1926 - del Sig. Stefano BENETTON – Dirigente Calcio Monselice 1926 - della Società A.S.D. Calcio Monselice 1926 - della Società A.C.D. Castelbaldo Masi La Procura Federale con atto del 24/1/2012, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. HAIDOUFI Ayoub – Calciatore A.S.D. Calcio Monselice “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 2011/12 in data 17/09/2011 una gara nelle file della Società ASD Calcio Monselice 1926 valevole per il Campionato Juniores Regionale – Girone “D” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società bensì con altra compagine come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; il Sig. BENETTON Stefano – Dirigente della Società A.S.D. Calcio Monselice “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Haidoufi Ayoub non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; la Società A.S.D. Calcio Monselice 1926 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” la Società A.C.D. Castelbaldomasi “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti”. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. All’udienza del 6/3/20112 sono risultati presenti : - il Sig. Ayoub HAIDOUFI Calciatore Calcio Monselice 1926 - la Società A.S.D. Calcio Monselice 1926 Rappresentata dal Sig. Contarin Carlo - la Società A.C.D. Castelbaldo Masi Rappresentata dal Sig. Casarotti Giorgio - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Non si é presentato, pur essendo stato regolarmente convocato : - il Sig. Stefano BENETTON Dirigente Calcio Monselice 1926. Il Rappresentante della Procura, preliminarmente, chiede il proscioglimento dell’A.C.D. Castelbaldo Masi in quanto, all’epoca dei fatti il calciatore Ayoub Haidoufi non risultava tesserato per la predetta Società. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle altre parti deferite presenti le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, precisando che la Procura Federale é disposta ad applicare il disposto di cui agli articoli 23 e 24 del C.G.S. nei confronti della Società Monselice, soltanto per la parte riguardante la sanzione pecuniaria da infliggere, quantificata nella misura finale di € 200.00, mentre gli stessi articoli non possono essere considerati per gli altri soggetti deferiti (il Sig. Ayoub Haidoufi e il Sig. Stefano Benetton). Il Sig.Contarin ha dimostrato il suo assenso per l’irrogazione del suddetto provvedimento amministrativo a carico dell’A.S.D. Calcio Monselice 1926. A questo punto Il Dott. Sciuto, chiede l’adozione delle ulteriori seguenti sanzioni, che ha quantificato come segue : -a carico del Sig. Ayoub HAIDOUFI Calciatore Calcio Monselice 1926 : la sanzione della squalifica per anni 2; - a carico del Sig. Stefano BENETTON Dirigente Calcio Monselice 1926 : la sanzione della inibizione di anni 2; - a carico della Società Calcio Monselice 1926 : 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Juniores Regionale 2011/2012. preso atto dell’accordo delle parti, visti gli articoli 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 e art. 24 del C.G.S. per quanto attiene la sanzione pecuniaria da applicare all’A.C.D. Calcio Monselice 1926; per quanto riguarda le sanzioni da adottare nei confronti dei Signori Ayoub Haidoufi Zanchetta e Stefano Benetton, la C.D.T. osserva l’assoluta sproporzione delle sanzioni tabellari previste dall’art. 10 del C.G.S. al caso de quo : dispone di infliggere i seguenti provvedimenti : - a carico dell Sig. Ayoub HAIDOUFI : Calciatore Calcio Monselice 1926 : la sanzione della squalifica di giorni 15, a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico del Sig. Stefano BENETTON : Dirigente Calcio Monselice 1926 sanzione della inibizione di mesi 3, a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico della Società Calcio Monselice 1926 : a) sanzione dell’ammenda di € 200.00: b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi al campionato Juniores Regionale 2011/2012. dispone infine di prosciogliere da qualsiasi addebito la Società A.C.D. Castelbaldo Masi.
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