• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89
del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al
31/7/2012).
RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92
del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89
del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al
31/7/2012).
RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92
del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della Società reclamante U.S. Gioiosa Jonica e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVATO
-in via preliminare, che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami;
-che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice deve essere confermata avendo il direttore di gara confermato che dopo gli
incidenti la gara riprendeva e veniva portata a termine regolarmente, con recupero dei minuti di interruzione, mentre non risulta che
la gara sia continuata pro-forma.
Lo stesso direttore di gara ha confermato i comportamenti dei calciatori e dei dirigenti, le cui sanzioni appaiono congrue ed adeguate
all’entità dei fatti accertati.
P.Q.M.
Rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89
del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al
31/7/2012).
RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92
del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo)."