COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al 31/7/2012). RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92 del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al 31/7/2012). RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92 del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della Società reclamante U.S. Gioiosa Jonica e l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO -in via preliminare, che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami; -che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice deve essere confermata avendo il direttore di gara confermato che dopo gli incidenti la gara riprendeva e veniva portata a termine regolarmente, con recupero dei minuti di interruzione, mentre non risulta che la gara sia continuata pro-forma. Lo stesso direttore di gara ha confermato i comportamenti dei calciatori e dei dirigenti, le cui sanzioni appaiono congrue ed adeguate all’entità dei fatti accertati. P.Q.M. Rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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