COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 6/ 3/2012 ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE – BOLLATESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 6/ 3/2012 ACCCALCIOCORBETTAVITTUONE - BOLLATESE Letto il reclamo proposto dalla società Acc Corbetta Vittuone relativoalla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante,la società Bollatese avrebbe fatto partecipare il calciatore Guadagnuolo Luca in posizione irregolare in quanto squalificato. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte; Rilevato che la società Bollatese Non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.27 datato 17/11/2011 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara in Coppa Lombardia per recidività dovuta a seconda ammonizione, e di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto, dovendo scontare la squalifica. Visti gli artt.17-19-22-29-46 del CGS. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società Bollatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Bollatese l'ammenda di Euro 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Guadagnuolo Luca per una ulteriore gara da scontare nella Coppa Regionale; d) di inibire a tutto il 11/4/2012 il dirigente accompagnatore sig. Corisi Davide della società Bollatese; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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