COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 VIGEVANO CALCIO S.R.L. – RHODENSE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 3/2012 VIGEVANO CALCIO S.R.L. - RHODENSE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 42 del 8-3-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di annuncio di reclamo da parte della soc. Vigevano calcio SRL. Con raccomandata in data 5-3-2012 ha inviato allo scrivente le motivazioni del reclamo tuttavia non ha allegato al medesimo l'attestazione dell'invio della motivazioni alla controparte: inoltre si rileva che la sottoscrizione (sigla illeggibile apposta sopra il timbro della società peraltro diversa dalla medesima sigla di cui al Fax di preannuncio in data 3-3-2012) non consente di individuare nel presidente della società od in eventuale delegato il firmatario del reclamo. Si ricorda che ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 46 comma 5º del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollentea norma dell'art.38, comma 7º del CGS e tale l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo. Rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame; Dato di nuovo atto che l'attestazione dell'invio non è allegata al reclamo stesso. DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa. Omologa il risultato della gara come segue: Vigevano- Rhodense 0 -1. Dispone l'invio degli atti di gara alla Procura Federale per quanto dicompetenza
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