COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società BRESSO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 26-02-2012 tra Bresso Calcio / Roncalli C.U. n. 41 del CRL datato 01-03-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società BRESSO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A
Gara del 26-02-2012 tra Bresso Calcio / Roncalli
C.U. n. 41 del CRL datato 01-03-2012
La società BRESSO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il sig. BLASI Davide per cinque gare, lamentando che il giocatore non avrebbe mantenuto la condotta descritta nella delibera del Giudice e che la stessa sarebbe comunque eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il calciatore BLASI Davide ha apostrofato l'arbitro con frasi ingiuriose e lesive, nonché lo ha spintonato senza però procurargli conseguenze fisiche.
Stante gli accadimenti e secondo i criteri abitualmente adottati da questa Commissione, si ritiene che la sanzione comminata dal GS debba essere lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato
RIDUCE
la sanzione comminata al giocatore BLASI DAVIDE per quattro gare.
Si dispone l'accredito della tassa se versata.
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