COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD CORBETTA CAMP. ECCELLENZA GIR. A GARA DEL 29-02-2012 TRA CORBETTA / BUSTESE C.U. n. 42 CRL datato 08-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD CORBETTA CAMP. ECCELLENZA GIR. A GARA DEL 29-02-2012 TRA CORBETTA / BUSTESE C.U. n. 42 CRL datato 08-03-2012 La società ASD CORBETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale le ha inflitto la sanzione di disputare una gara a porte chiuse, lamentando che tale sanzione è ingiusta in quanto non si sarebbero verificati atti violenti o vandalici nei riguardi della terna arbitrale e/o della squadra avversaria nè durante la partita nè al termine della stessa, anche se ammette che vi sono state delle intemperanze commesse dai propri sostenitori al di fuori delle strutture sportive che sono state risolte in seguito all’intervento dei dirigenti delle propria squadra che hanno chiamato i Carabinieri. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE, RILEVATO CHE IL RECLAMO È STATO PROPOSTO NEI TERMINI PREVISTI DAL CGS, ESAMINATO IL RAPPORTO ARBITRALE, OSSERVA. Il reclamo proposto dalla ASD CORBETTA non può trovare accoglimento. Infatti, dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che vi sono state reiterate intemperanze commesse dai sostenitori della ASD CORBETTA durante la gara ed al termine delle stessa tanto che proprio a causa di tali intemperanze la terna arbitrale è stata costretta a lasciare l’impianto sportivo sotto scorta dei Carabinieri. La gravità di tali comportamenti, ben descritti dal direttore di gara nel proprio rapporto e riportati correttamente dal G.S. nel provvedimento reclamato, giustifica la sanzione comminata dal G.S. alla ASD CORBETTA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma II° CGS. Ne consegue che tale sanzione merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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