COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD TECNOTEAM NUOVA ROZZANO Camp. 3° Categoria Gir. D Gara del 4-03-2012 tra Gudo Visconti / Tecnoteam Nuova Rozzano C.U. n. 32 della delegazione di Milano datato 08-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD TECNOTEAM NUOVA ROZZANO Camp. 3° Categoria Gir. D Gara del 4-03-2012 tra Gudo Visconti / Tecnoteam Nuova Rozzano C.U. n. 32 della delegazione di Milano datato 08-03-2012 La società TECNOTEAM ROZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; ha inibito la sig.ra NOTARNICOLA Ida Paola sino al 5-04-2012; inflitto l'ammenda alla reclamante di euro 150,00 per responsabilità oggettiva per aver utilizzato il calciatore Fasolato Alberto privo di tesseramento, lamentando che in realtà il calciatore è stato tesserato in data 10-11-2011 come da richiesta di tesseramento allegata al reclamo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del reclamo è stata inviata alla controparte, il reclamo merita di essere accolto, in quanto risulta presso gli uffici competenti che il calciatore Fasolato Alberto è stato tesserato in data 10-11-2011 come si può rilevare dalla dichiarazione dell'Ufficio Tesseramenti. Pertanto, il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto annulla la decisione del G.S. e ACCOGLIE il reclamo proposto ripristinando il risultato ottenuto sul campo e cioè Gudo Visconti 2 (due) – Tecnoteam Rozzano 1 (uno), si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa, se versata.
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