COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTE S. PIETRANGELI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CETERONI STEFANO SEGUITO GARA MONTE S. PIETRANGELI/MONSAMPIETRO MORICO DEL 4.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. MONTE S. PIETRANGELI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CETERONI STEFANO SEGUITO GARA MONTE S. PIETRANGELI/MONSAMPIETRO MORICO DEL 4.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CETERONI STEFANO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Monte S. Pietrangeli A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di minaccia, ma si sarebbe limitato ad esprimere al direttore di gara il proprio punto di vista, in maniera civile, con scambio di opinioni dai toni moderarti, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Ceteroni.
In via istruttoria, la reclamante chiedeva il confronto con l’ufficiale di gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato preliminarmente che non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che la condotta del calciatore Ceteroni vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Monte S. Pietrangeli A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Ceteroni Stefano a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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